2 LIMVI non presuppone una simulazione di prezzo, ma che tale disposizione mira solo ad imporre subito l'affare fatto dall'acquirente. All'udienza del 18 luglio 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Ritenuto che il ricorrente ha contestato, fra l'altro, il valore attribuito all'immobile, il Presidente della Camera ne ha ordinato l'accertamento peritale. 4. 4.1. L'art. 7 cpv. 2 LIMVI consente all'autorità fiscale di scostarsi dal valore contrattuale indicato dalle parti qualora esso sia manifestamente inferiore al valore commerciale dell'immobile venduto.