Quanto al valore peritale dell'immobile che egli si รจ aggiudicato, fa notare come lo stesso art. 9 RFF lo definisca "valore reale presumibile". Il ricorrente lamenta infine un diniego di giustizia, per il fatto che la DC si sarebbe rifiutata di procedere ad un sopralluogo ed una perizia. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 1995, la DC ribadisce che l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI non presuppone una simulazione di prezzo, ma che tale disposizione mira solo ad imporre subito l'affare fatto dall'acquirente. All'udienza del 18 luglio 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.