Fondandosi sullo scopo della disposizione di cui all'art. 7 cpv. 2 LIMVI, che consisterebbe nel prevenire simulazioni di prezzo, il ricorrente rileva come un simile pericolo sia escluso per definizione nel caso dell'aggiudicazione. Osserva quindi che l'art. 49 cpv. 2 RFF esclude che l'aggiudicatario possa essere tenuto a pagare altre spese, oltre a quelle che tale norma espressamente menziona; egli non sarebbe mai stato avvertito dall'Ufficio di esecuzione dell'esistenza di un'imposta sul maggior valore a carico dell'aggiudicatario. Quanto al valore peritale dell'immobile che egli si รจ aggiudicato, fa notare come lo stesso art. 9 RFF lo definisca "valore reale presumibile".