c LIMVI era inapplicabile. 2. L'acquirente impugnava allora la decisione su reclamo con ricorso alla Divisione delle contribuzioni (DC), argomentando che, non avendo acquistato mediante negozio giuridico privato con la __________ __________, bensì per atto dispositivo dell'autorità di aggiudicazione, l'art. 7 cpv. 2 LIMVI, che pone a carico dell'acquirente l'imposta corrispondente alla differenza fra prezzo indicato e valore commerciale del fondo, non troverebbe applicazione. Inoltre, il valore commerciale doveva essere ravvisato a suo avviso proprio nel prezzo di aggiudicazione, essendo il valore di stima peritale puramente teorico.