{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-139_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19052&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "879fb6dfd4383dbdabe87e955051eaab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:12", "Checksum": "e431f684574d516bba7dc5975ceb1995", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.1.\nQuesta Camera ha già avuto occasione di precisare, infatti, che l'art. 31 LPAmm - applicabile in virtù del rinvio contenuto all'art. 11 LIMVI - non impedisce di assegnare ripetibili anche per il ricorso in prima sede, poiché determinante non è e non può essere la lettera dell'art. 31 LPAmm - secondo cui solo il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo ne avrebbero la facoltà -, sia perché detta norma è applicabile solo in via del tutto subordinata in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, sia perché è insito nella ratio medesima dell'art. 31 LPAmm il riconoscimento di ripetibili alla parte vittoriosa in caso di procedura giudiziaria, sia che si tratti di ricorso amministrativo (contro la decisione su reclamo dell'Ufficio dei registri davanti al Dipartimento delle finanze) sia che si tratti di ricorso di diritto amministrativo alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (CDT n. 59 del 30 marzo 1992 in re F., in RDAT II-1993 p. 460 ss.).\nDate le peculiarità procedurali della procedura di ricorso in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, il Dipartimento di giustizia, pronunciandosi sulle decisioni su reclamo degli Uffici dei registri, svolge funzione giudiziaria del tutto analoga a quella che svolge il Consiglio di Stato, quando si pronuncia sulle decisioni dipartimentali in quanto adito da ricorso amministrativo. Sarebbe d'altronde iniquo nell'ambito dell'imposta sul maggior valore immobiliare negare puramente e semplicemente le ripetibili in sede di ricorso amministrativo, poiché è proprio in questa sede che appare significativa l'assistenza di un rappresentante contrattuale, segnatamente di un legale, data la frequente delicatezza dei temi giuridici in discussione (RDAT II-1993 p. 462).\n6.2.\nAl ricorrente è pertanto assegnata un'indennità per ripetibili per complessivi fr. 600.–.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 19 giugno 1995 è riformata nel senso che la tassazione IMVI n. 514.94.1596 è annullata, per carenza di imponibile a carico dell'aggiudicatario.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\nAl ricorrente è assegnata un'indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}