{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-139_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19052&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "879fb6dfd4383dbdabe87e955051eaab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:12", "Checksum": "e431f684574d516bba7dc5975ceb1995", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nQuesta Camera ha già avuto modo di rilevare come sia giustificata particolare prudenza nel procedere a rivalutazione, anche per non perdere in ultima analisi di vista la ratio della norma. Dal momento che la rivalutazione colpisce, eccezionalmente, un maggior valore non realizzato ovvero non ancora divenuto liquido, essa non deve colpire picchi di valore che un immobile può raggiungere in momenti di congiuntura particolarmente favorevoli, determinati da smisurata effervescenza del mercato immobiliare, quanto piuttosto valori effettivi che possano sempre essere realizzati al di là delle contingenze del mercato. Altrimenti si finirebbe per colpire non soltanto una plusvalenza illiquida (non ancora realizzata), ma addirittura irrealizzabile. Altrimenti detto, scopo dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI non può essere quello di colpire l'utile maggiore possibile conseguito dall'acquirente, bensì l'utile oggettivamente conseguito (STF del 18 settembre 1984 in re CE fu M.V., consid. 2a e riferimenti; CDT n. 308 del 10 dicembre 1991 in re V.).\nLa giurisprudenza non ha tuttavia mai elaborato criteri precisi, ad esempio, di natura percentuale per stabilire quando il valore di vendita sia manifestamente inferiore al valore reale (CDT n. 39 del 15 gennaio 1973; CDT n. 410/411 del 5 agosto 1974 in re G.; CDT n. 471 del 20 luglio 1976 in re G.). La differenza deve comunque essere di rilievo (STF 19 settembre 1973 in re A.). Tale è indubbiamente da considerare una differenza dell'ordine del 34% rispetto al valore di vendita (STF 21 giugno 1972 in re St.). Non è per contro stata considerata di rilievo una differenza del 12,5% su un prezzo di vendita dichiarato di poco inferiore a trecentomila franchi (CDT n 471 del 20 luglio 1976 in re G.), né una del 13% ca. su un prezzo di vendita dichiarato di trecentocinquantamila franchi (CDT n. 39 del 15 gennaio 1973 in re F.); recentemente, è poi stata riconosciuta come rientrante nel margine d'apprezzamento di una trattativa commerciale, senza denotare gli estremi di un prezzo manifestamente di favore, una differenza, in un caso, del 6% (CDT n.134 del 23 giugno 1994 in re E. AG), e, in un secondo caso di poco più del 7% (CDT n. 190 del 26 settembre 1994 in re I. SA in liquidazione).\n5. Nel caso in esame, il ricorrente contesta fra l'altro il valore attri buito dall'autorità di tassazione all'immobile che egli si è aggiudicato. Si ricorda che tale valore è stato desunto dalla stima ufficiale, ridotta del 10% (fr. 206'465.–), ma che il valore attribuitogli dalla perizia dell'Ufficio esecuzione di Lugano non era molto distante (fr. 202'500.–).\nCome detto, la Camera ha ordinato al proprio perito di effettuare una stima del valore della PPP n. __________ di __________, per stabilire se la tesi del ricorrente, secondo cui vi sarebbe stata una sopravvalutazione dell'appartamento da lui acquistato, trovi riscontro nei fatti. Ebbene, nel suo rapporto peritale del 13 ottobre 1995, il perito sottolinea come il bene immobiliare in questione sia costituito da due vani ubicati nel piano cantina del condominio e come gli stessi siano al limite dell'abitabilità, essendo quasi completamente interrati. Aggiunge poi che vi è una manifesta sproporzione fra le quote millesimali assegnate ai singoli appartamenti, ragione per cui la ripartizione del valore di stima ufficiale fra gli stessi non trova riscontro nella realtà. Il perito conclude che il valore di aggiudicazione di fr. 155'000.–, pari a fr. 3'100.– al metro, è persino ancora elevato.\n6. Ne consegue che il ricorso è accolto, essendo stato provato che il valore di aggiudicazione non è manifestamente inferiore al valore commerciale dell'immobile venduto. Tale conclusione consente di lasciare aperte le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, con riferimento in particolare alla questione di principio circa l'applicabilità dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI al caso dell'aggiudicazione nell'ambito di una procedura esecutiva.\nDi conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.\nQuanto alle ripetibili, esse vengono assegnate, conformemente alla giurisprudenza della Camera, anche per il ricorso alla Divisione delle contribuzioni.\n"}