{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-139_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19052&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "879fb6dfd4383dbdabe87e955051eaab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:12", "Checksum": "e431f684574d516bba7dc5975ceb1995", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nVa inoltre rilevato che l'art. 4 cpv. 3 LIMVI, che dichiara in ogni caso applicabile l'aliquota dell'alienante commisurata all'imponibile complessivo (dell'alienante e dell'acquirente), persegue lo scopo di evitare elusioni fiscali mediante l'indicazione di prezzi d'acquisto non corrispondenti alla realtà. Con l'applicazione dell'aliquota determinante per l'acquirente qualora egli avesse venduto l'immobile al prezzo commerciale, il legislatore ha voluto colpire anche gli atti di compravendita contenenti prezzi non corrispondenti al vero, poiché in ogni caso assicura allo Stato l'intero introito fiscale.\n4.2.\nSecondo il Tribunale federale, tenendo conto di questi due aspetti della legge ticinese – la volontà d'imporre il beneficio realizzato dall'acquirente e di evitare elusioni fiscali – appare conseguente e ragionevole la soluzione adottata dal legislatore, consistente nell'applicazione al compratore dell'aliquota valida per il venditore, commisurata all'imponibile complessivo delle due parti ed eventualmente maggiorata ai sensi dell'art. 15 §, nel caso che il venditore sia una persona giuridica. Meno difendibile apparirebbe del resto la soluzione di tassare ogni parte contrattuale con l'aliquota determinata dalle sue condizioni personali. In questa ipotesi infatti, se una persona fisica vende a una persona giuridica a un prezzo che necessita la valutazione d'ufficio del valore commerciale dell'immobile secondo l'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il fisco percepirebbe più di quanto avrebbe incassato qualora le parti avessero pattuito un prezzo conforme al valore reale, poiché la differenza fra quest'ultimo e il prezzo concordato verrebbe imposta con l'aliquota maggiorata. Le medesime conseguenze comporterebbe l'imposizione di questi negozi abnormi sempre con l'aliquota valida per l'acquirente (STF del 23 marzo 1981 in re W.B.; inoltre STF del 18 settembre 1984 in re CE fu M.V.).\n"}