{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-139_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19052&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "879fb6dfd4383dbdabe87e955051eaab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:12", "Checksum": "e431f684574d516bba7dc5975ceb1995", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 18 luglio 1995\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, avv. __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. In data 5 luglio 1994, l'Ufficio di esecuzione di Lugano metteva all'incanto la PPP n. __________ situata sul fondo __________ del Comune di __________, di proprietà dell'escussa __________ __________. Il valore di stima ufficiale dell'immobile ammontava a fr. 229'406.–, quello peritale a fr. 202'500.–. L'avv. __________ __________ si aggiudicava l'immobile al prezzo di fr. 155'000.–.\nCon decisione del 21 ottobre 1994, l' Ufficio dei registri di Lugano notificava alle parti la tassazione concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare. A carico dell'alienante non risultava alcun imponibile, essendo il valore di stima ufficiale superiore a quello di aggiudicazione; per contro, l'autorità di tassazione imponeva all'acquirente la differenza fra il valore di stima ufficiale (fr. 206'465.–, dopo la riduzione del 10%, per l'adesione del Comune al decreto cantonale sulle stime) ed il valore di aggiudicazione. L'aggiudicatario era pertanto debitore di un'imposta di fr. 8'544.–.\n__________ __________ __________ interponeva reclamo all' Ufficio dei registri, chiedendo di esentare l'acquisto dall'imposizione mediante l'IMVI, in applicazione dell'art. 3 lett. c LIMVI. L'autorità fiscale respingeva il gravame, rilevando che, essendo stati interamente pagati i creditori della società debitrice, l'art. 3 lett. c LIMVI era inapplicabile.\n2. L'acquirente impugnava allora la decisione su reclamo con ricorso alla Divisione delle contribuzioni (DC), argomentando che, non avendo acquistato mediante negozio giuridico privato con la __________ __________, bensì per atto dispositivo dell'autorità di aggiudicazione, l'art. 7 cpv. 2 LIMVI, che pone a carico dell'acquirente l'imposta corrispondente alla differenza fra prezzo indicato e valore commerciale del fondo, non troverebbe applicazione. Inoltre, il valore commerciale doveva essere ravvisato a suo avviso proprio nel prezzo di aggiudicazione, essendo il valore di stima peritale puramente teorico.\nLa DC respingeva il gravame con decisione del 19 giugno 1995, nella quale sottolineava in particolare come l'aggiudicazione, seppur sottoposta a particolari normative (art. 229 ss. CO) sia comunque un'alienazione soggetta all'IMVI.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l'avv. __________ __________ __________ postula l'annullamento della tassazione IMVI. Fondandosi sullo scopo della disposizione di cui all'art. 7 cpv. 2 LIMVI, che consisterebbe nel prevenire simulazioni di prezzo, il ricorrente rileva come un simile pericolo sia escluso per definizione nel caso dell'aggiudicazione. Osserva quindi che l'art. 49 cpv. 2 RFF esclude che l'aggiudicatario possa essere tenuto a pagare altre spese, oltre a quelle che tale norma espressamente menziona; egli non sarebbe mai stato avvertito dall'Ufficio di esecuzione dell'esistenza di un'imposta sul maggior valore a carico dell'aggiudicatario. Quanto al valore peritale dell'immobile che egli si è aggiudicato, fa notare come lo stesso art. 9 RFF lo definisca \"valore reale presumibile\". Il ricorrente lamenta infine un diniego di giustizia, per il fatto che la DC si sarebbe rifiutata di procedere ad un sopralluogo ed una perizia.\nNelle sue osservazioni del 23 agosto 1995, la DC ribadisce che l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI non presuppone una simulazione di prezzo, ma che tale disposizione mira solo ad imporre subito l'affare fatto dall'acquirente.\nAll'udienza del 18 luglio 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Ritenuto che il ricorrente ha contestato, fra l'altro, il valore attribuito all'immobile, il Presidente della Camera ne ha ordinato l'accertamento peritale.\n4. 4.1.\nL'art. 7 cpv. 2 LIMVI consente all'autorità fiscale di scostarsi dal valore contrattuale indicato dalle parti qualora esso sia manifestamente inferiore al valore commerciale dell'immobile venduto. La norma permette pertanto al fisco d'imporre siffatte transazioni allo stesso modo di quelle commercialmente \"normali\" e persegue anche lo scopo di rendere meno attraenti i negozi giuridici tendenti all'elusione fiscale. La possibilità d'effettuare una valutazione commerciale della contrattazione risparmia all'autorità fiscale la difficile indagine sui reali rapporti e motivi delle parti e, se del caso, la prova dell'elusione fiscale. In questo senso si può affermare che l'art. 7 cpv. 2 LIMVI non presuppone un prezzo di vendita dell'immobile simulato, ma tiene seriamente conto di questa eventualità e ha lo scopo di prevenirla.\nConseguentemente l'art. 4 cpv. 2 LIMVI, che si fonda sui medesimi elementi esterni – il prezzo indicato dalle parti e il valore reale dell'immobile – , pone a carico dell'acquirente l'imposta calcolata sulla differenza di questi due valori. Il legislatore ha così inteso basarsi non sulla volontà delle parti, ma solo su elementi appariscenti, e ha assunto che in questi casi la differenza tra il prezzo indicato nel contratto e il valore reale valutato dall'autorità fiscale affluisce all'acquirente."}