All'udienza del 28 settembre 1995 il giudice ha proposto, data la particolarità della fattispecie, di imporre gli interessi pagati dal 25 settembre 1990, data dell'arrivo in Svizzera, al 31 dicembre 1992 con l'aliquota del 12,5%, stante il ritiro del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione ordinaria 1993/94, con la conseguenza che gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1991-92 non verranno dedotti dal reddito e il debito dalla sostanza. L'autorità fiscale ha aderito alla proposta con scritto del 2 ottobre 1995, in cui quantifica l'imposta alla fonte dovuta e, meglio, per il periodo 25 settembre 1990 - 31 dicembre 1990 fr. 617,50, per gli anni 1991 e 1992 fr.