La ritenuta alla fonte lederebbe le più elementari norme di correttezza e buona fede. Rileva inoltre le difficoltà che incontrerebbe nell'ottenere il rimborso da parte dell'autorità italiana della parte di imposta eccedente. 3. All'udienza del 28 settembre 1995 il giudice ha proposto, data la particolarità della fattispecie, di imporre gli interessi pagati dal 25 settembre 1990, data dell'arrivo in Svizzera, al 31 dicembre 1992 con l'aliquota del 12,5%, stante il ritiro del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione ordinaria 1993/94, con la conseguenza che gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1991-92 non verranno dedotti dal reddito e il debito dalla sostanza.