La decisione di assoggettare a ritenuta alla fonte gli interessi versati ai genitori veniva confermata in sede di reclamo con decisone del 26 giugno 1995. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione alla fonte degli interessi versati ai genitori, rifacendosi sostanzialmente a un colloquio con il signor __________ dell'UT di __________, che avrebbe deciso di accettare in via eccezionale il debito estero e i relativi interessi, a condizione che lo stesso fosse poi stato trasferito a una banca svizzera, come poi è in effetti avvenuto. La ritenuta alla fonte lederebbe le più elementari norme di correttezza e buona fede.