10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio. Nulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--.