{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-137_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19050&nX40_KEY=4711551&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0618be2a28f77a491ec9e849f2a4c0a7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:59:00", "Checksum": "470a2e03029fc0de8262b952f4b5c00c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 12 luglio 1995\nin materia di: IMVI\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 17 maggio 1994 __________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 540'000.--. L' Ufficio dei registri del distretto di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che veniva confermata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13 giugno 1995.\n2. __________ __________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione di due case sulla part. n. __________ \"__________\" e di una provvigione di fr. 20'000.-- versata alla __________ __________. __________ in occasione della vendita a __________.\n3. Dopo aver presentato le proprie osservazioni, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera dell' 8 novembre 1995 chiedeva di poter verificare ulteriormente i costi, di cui il ricorrente chiede la deduzione, esaminando i conti delle ditte, che hanno beneficiato dei versamenti.\nLa Divisione cantonale delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera, dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio.\nNulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}