Ora, l’autorità fiscale ha invece adottato una terza variante, che favorisce la ricorrente: ha infatti imposto il solo valore residuo dei fondi assoggettati all’espropriazione materiale e non anche il credito derivante da quest’ultima. Se anche, come sostiene la ricorrente, il valore residuo applicato nella fattispecie dovesse rivelarsi eccessivo rispetto a quello venale, non si può negare che esso sia comunque inferiore rispetto al valore venale che avrebbe avuto il fondo senza il vincolo ed ancor più rispetto alla probabile indennità di espropriazione. 7. Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto.