In altri termini, data l’esistenza del vincolo pianificatorio, che riduceva sensibilmente il valore dei fondi, ma che fondava, d’altra parte, la pretesa della ricorrente a ricevere una adeguata indennità, ancora da quantificare, vi era l’alternativa fra un’imposizione piena del valore del fondo – ignorando cioè il vincolo di diritto pubblico – ed un’imposizione del solo valore residuo, affiancata però dall’imposizione del credito derivante dall’espropriazione. Ora, l’autorità fiscale ha invece adottato una terza variante, che favorisce la ricorrente: