5 LEspr)» (DTF 112 Ib 512 consid. 4). Fin dalla tassazione 1979/80, pertanto, l’autorità fiscale avrebbe avuto il diritto di imporre gli interessi in questione. Certo, non essendo allora neppure stato ancora riconosciuto il principio dell’espropriazione materiale, ciò era ben difficile; si ricordi peraltro che già nel 1984 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto l’esistenza di un’espropriazione materiale, cosa che avrebbe comunque consentito l’imposizione di un reddito, anche solo in base ad un calcolo provvisorio, almeno a partire dalla tassazione 1985/86.