6.2. Alla luce di queste premesse, è evidente come la ricorrente sia nettamente avvantaggiata, anche venendo assoggettata ad un’imposta sulla sostanza per gli anni 1985 e seguenti, calcolata in base ad un valore di stima ufficiale dei fondi in sé superiore all’indennità di espropriazione poi versatale per l’espropriazione formale. A partire dal 7 luglio 1978, data dell’entrata in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo all’espropriazione materiale, alla ricorrente sono dunque stati versati interessi: