5.3. Dalla descrizione dei fatti che precede, si deve concludere che la Camera di diritto tributario non può discostarsi dal valore di stima ufficiale accertato con le decisioni dell’autorità di stima, regolarmente passate in giudicato. In considerazione della già rilevata indipendenza reciproca delle procedure di stima e di tassazione, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi con ricorso di diritto amministrativo nell’ambito di quest’ultima non ha la facoltà di ignorare la forza di cosa giudicata di una decisione adottata al termine della prima procedura. Il ricorso si rivela quindi infondato. 6.