2 LT 1976). Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’ autorità di tassazione esigerà l’ iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’ imposta sugli utili immobiliari (art. 53 cpv. 5 LT 1976). Queste agevolazioni non possono essere invocate: a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i fr. 2.— il mq.; b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i fr. 20.— franchi il mq (art. 53 cpv. 6 LT 1976).