Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr. 2.— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’ aliquota dell’1 per mille (art. 53 cpv. 2 LT 1976).