4.2. Tuttavia, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’ autorità di tassazione di essere imposti per l’ intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di fr. 2.— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell’articolo 52 (art. 53 cpv. 1 LT 1976). Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr.