Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione, avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale. Non avendolo fatto, la stessa doveva ora essere considerata vincolante per l’autorità di tassazione. 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della tassazione posticipata e domanda altresì la restituzione di complessivi fr. 10’884.– più interessi, importo corrispondente alla somma delle imposte sulla sostanza a suo dire indebitamente prelevate per gli anni dal 1977 al 1982.