n. __________ e __________, poi espropriate. In seguito alla espropriazione, l’autorità fiscale riteneva quindi adempiuti i presupposti per la tassazione posticipata e commisurava l’imposta in fr. 7’212.–. In seguito a reclamo, con cui la contribuente contestava il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto sproporzionato alla luce della già intervenuta espropriazione materiale, l'Ufficio di tassazione confermava peraltro la propria tassazione, con decisione del 7 giugno 1995. Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione, avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale.