{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-136_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19049&nX40_KEY=4711522&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a6092b21710f3ea7c0aed1442fc637d"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:12:19", "Checksum": "a3e19b7f1315b104c1956fc65a0d45e2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nAlla luce di queste premesse, è evidente come la ricorrente sia nettamente avvantaggiata, anche venendo assoggettata ad un’imposta sulla sostanza per gli anni 1985 e seguenti, calcolata in base ad un valore di stima ufficiale dei fondi in sé superiore all’indennità di espropriazione poi versatale per l’espropriazione formale.\nA partire dal 7 luglio 1978, data dell’entrata in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo all’espropriazione materiale, alla ricorrente sono dunque stati versati interessi: «non va infatti dimenticato che l’ente pubblico acquista i diritti derivanti dal vincolo pianificatorio al momento stesso della sua entrata in vigore, per cui esso si trova nell’identica situazione dell’espropriante formale che abbia chiesto ed ottenuto l’immissione in possesso, la quale, secondo il diritto espropriativo federale, fa nascere la pretesa agli interessi (art. 76 cpv. 5 LEspr)» (DTF 112 Ib 512 consid. 4). Fin dalla tassazione 1979/80, pertanto, l’autorità fiscale avrebbe avuto il diritto di imporre gli interessi in questione. Certo, non essendo allora neppure stato ancora riconosciuto il principio dell’espropriazione materiale, ciò era ben difficile; si ricordi peraltro che già nel 1984 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto l’esistenza di un’espropriazione materiale, cosa che avrebbe comunque consentito l’imposizione di un reddito, anche solo in base ad un calcolo provvisorio, almeno a partire dalla tassazione 1985/86.\nDi riflesso, il capitale spettante alla ricorrente a dipendenza della espropriazione subìta avrebbe dovuto essere considerato nella tassazione della sostanza. Anche in mancanza di una decisione passata in giudicato, vi sarebbe senz’altro stato spazio per l’imposizione del credito derivante dall’espropriazione. Avendo deciso di non assoggettare il credito in questione, l’autorità di tassazione avrebbe allora potuto imporre addirittura l’intero valore della sostanza immobiliare, senza considerare del tutto il vincolo pianificatorio.\nIn altri termini, data l’esistenza del vincolo pianificatorio, che riduceva sensibilmente il valore dei fondi, ma che fondava, d’altra parte, la pretesa della ricorrente a ricevere una adeguata indennità, ancora da quantificare, vi era l’alternativa fra un’imposizione piena del valore del fondo – ignorando cioè il vincolo di diritto pubblico – ed un’imposizione del solo valore residuo, affiancata però dall’imposizione del credito derivante dall’espropriazione.\nOra, l’autorità fiscale ha invece adottato una terza variante, che favorisce la ricorrente: ha infatti imposto il solo valore residuo dei fondi assoggettati all’espropriazione materiale e non anche il credito derivante da quest’ultima. Se anche, come sostiene la ricorrente, il valore residuo applicato nella fattispecie dovesse rivelarsi eccessivo rispetto a quello venale, non si può negare che esso sia comunque inferiore rispetto al valore venale che avrebbe avuto il fondo senza il vincolo ed ancor più rispetto alla probabile indennità di espropriazione.\n7. Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 300.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–\nper un totale di fr. 380.–\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}