{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-136_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19049&nX40_KEY=4933383&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a6092b21710f3ea7c0aed1442fc637d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:50:41", "Checksum": "b193dabbdb7a760f6475dc38f395b80f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nDalla descrizione dei fatti che precede, si deve concludere che la Camera di diritto tributario non può discostarsi dal valore di stima ufficiale accertato con le decisioni dell’autorità di stima, regolarmente passate in giudicato. In considerazione della già rilevata indipendenza reciproca delle procedure di stima e di tassazione, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi con ricorso di diritto amministrativo nell’ambito di quest’ultima non ha la facoltà di ignorare la forza di cosa giudicata di una decisione adottata al termine della prima procedura.\nIl ricorso si rivela quindi infondato.\n6. A titolo abbondanziale, si vuole comunque far presente alla ricorrente che la soluzione cui si perviene confermando la decisione impugnata, sebbene possa sembrare punitiva, alla luce della differenza esistente fra la stima ufficiale impiegata per la tassazione posticipata e l’indennità di espropriazione formale, risulta invece estremamente vantaggiosa, per le ragioni che seguono.\n6.1.\nSecondo la giurisprudenza, gli interessi pagati dall’ente pubblico per l’anticipata immissione in possesso del fondo fino al trapasso di proprietà non fanno parte del prezzo di compravendita, ma costituiscono reddito della sostanza. L’art. 91 della legge federale sull’espropriazione stabilisce che il trapasso di proprietà avviene solo quando viene versata l'indennità; l’interesse pagato dal momento dell’anticipata immissione in possesso fino al versamento dell'indennità costituisce, quindi, un compenso per il mancato uso dell'immobile (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art. 76).\nPartendo da questa premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera – dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 8 ad § 19 lit. c, p. 174).\n"}