{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-136_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19049&nX40_KEY=4933383&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a6092b21710f3ea7c0aed1442fc637d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:50:41", "Checksum": "b193dabbdb7a760f6475dc38f395b80f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.136\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nTuttavia, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’ autorità di tassazione di essere imposti per l’ intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di fr. 2.— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell’articolo 52 (art. 53 cpv. 1 LT 1976).\nSe il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr. 2.— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’ aliquota dell’1 per mille (art. 53 cpv. 2 LT 1976).\nSe la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’ autorità di tassazione esigerà l’ iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’ imposta sugli utili immobiliari (art. 53 cpv. 5 LT 1976).\nQueste agevolazioni non possono essere invocate:\na) quando la stima ufficiale del terreno non supera i fr. 2.— il mq.;\nb) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i fr. 20.— franchi il mq (art. 53 cpv. 6 LT 1976).\nDando seguito alla delega contenuta nel cpv. 7 dell’art. 53 LT 1976, il Consiglio di Stato ha stabilito i criteri per la definizione di terreno agricolo e forestale, con decreto esecutivo del 21 dicembre 1976.\n4.3.\nL’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).\n5. Come detto in narrativa, la ricorrente contesta il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto sproporzionato alla luce della espropriazione materiale subita nell’ormai lontano 1978.\n5.1.\nA tale proposito, si ricorda che, in applicazione dell’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d’acqua) del 25 novembre 1936 (Lst), i valori della sostanza immobiliare, quali sono stati accertati ufficialmente, servono di base all’esazione dell’imposta cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d’acqua, alla percezione delle tasse di successione, all’accertamento dei diritti di bollo, al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.\nL’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari tecnici (art. 7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art. 10 Lst). Già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 seg. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (STF 6 gennaio 1990 in re Er. G., in RDAT 1990 n. 71) .\n5.2.\nOra, in occasione della revisione delle stime del 1978, il Tribunale d’espropriazione della Giurisdizione sopracenerina aveva stabilito il valore residuo dei fondi in discorso in fr. 220.– al mq, accogliendo un ricorso della stessa ricorrente. Contro tale decisione la contribuente non aveva interposto reclamo. Pertanto, la stessa ha forza di cosa giudicata.\nNell’ambito della revisione delle stime del 1984, quindi, la ricorrente ha di nuovo adito il Tribunale d’espropriazione, ottenendo un aumento dei valori di stima a fr. 240.– al mq.\nIl 7 agosto 1995, dopo avere interposto a questa Camera il ricorso contro la tassazione posticipata sulla sostanza, __________ __________ ha chiesto all’Ufficio cantonale di stima di ridurre il valore di stima delle particelle n. __________ e __________ a fr. 2.– il mq, con effetto a partire dal 1° gennaio 1977. L’autorità di stima ha respinto la domanda di revisione con decisione del 22 aprile 1996. Un ricorso al Consiglio di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data 26 giugno 1996; secondo il Governo ticinese, la ricorrente non era legittimata a chiedere la revisione della stima ufficiale, non essendo più proprietaria dei fondi dal 5 aprile 1994, data dell’espropriazione formale. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico, con decisione del 9 gennaio 1997.\n"}