Limitarle, ad esempio, agli impiegati e ai funzionari pubblici di FFS, PTT e dogane condurrebbe inevitabilmente a discriminare altre categorie di contribuenti, per le quali il trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro non ha provocato la risoluzione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale.