4.2. Da detta sentenza (DTF 50 I 110) non si può certo ricavare, con la perentorietà affermata dalla CDT nella sentenza citata in RTT 1980 p. 378 s., l'eccezione a favore dei pubblici impiegati. Questa Camera considera affatto preminente la lettera della norma dell'art. 96 cpv. LT, che per i casi di inizio dell’assoggettamento prevede chiaramente che il reddito sia determinato sulla base di quello conseguito dall’inizio dell’assoggettamento, non lasciando spazio, su questo punto, a interpretazioni né prevedendo eccezioni di sorta. D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni, lo ha fatto espressamente nella legge: si veda il § 54 cpv.