{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-134_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19047&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8b3db9b5ddb4a1102e3db196676a558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:43", "Checksum": "8444e1d90309823d74e6269d4cf37367", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nDa detta sentenza (DTF 50 I 110) non si può certo ricavare, con la perentorietà affermata dalla CDT nella sentenza citata in RTT 1980 p. 378 s., l'eccezione a favore dei pubblici impiegati.\nQuesta Camera considera affatto preminente la lettera della norma dell'art. 96 cpv. LT, che per i casi di inizio dell’assoggettamento prevede chiaramente che il reddito sia determinato sulla base di quello conseguito dall’inizio dell’assoggettamento, non lasciando spazio, su questo punto, a interpretazioni né prevedendo eccezioni di sorta. D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni, lo ha fatto espressamente nella legge: si veda il § 54 cpv. 4 LT-AG, che fa eccezione, in caso d'inizio dell'assoggettamento, al principio della tassazione sul presente - postnumerando -, a favore di quello sul passato - praenumerando -, in caso di arrivo da un altro Cantone, a meno che il contribuente faccia richiesta, prima della notifica della tassazione, di essere tassato sul presente, perché soluzione a lui più favorevole (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, ad § 54, p. 608 ss.). Le vigenti leggi tributarie zurighese e lucernese non prevedono invece eccezioni (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, ad § 57, p. 245 ss.; Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, ad § 52, p. 189 ss.).\n4.3.\nD’altra parte questa Camera, sempre nel citato giudizio (cfr. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.), considerava difficilmente praticabile e foriera di intollerabile insicurezza la possibilità di ammettere delle eccezioni. Limitarle, ad esempio, agli impiegati e ai funzionari pubblici di FFS, PTT e dogane condurrebbe inevitabilmente a discriminare altre categorie di contribuenti, per le quali il trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro non ha provocato la risoluzione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale. In quest’ultima ipotesi, occorrerebbe pure chiedersi se, per parità di trattamento, non debba essere garantita la medesima soluzione anche a chi trasferendo il domicilio da un Cantone all’altro cambia datore di lavoro ma continua a percepire praticamente il medesimo reddito e, spingendo il ragionamento alle estreme conseguenze, se ciò non debba valere anche per gli indipendenti o per chi passa a un’attività indipendente o viceversa con il trasferimento del domicilio.\n5. 5.1.\nGli argomenti sollevati dal ricorrente nel ricorso non possono essere ascoltati, segnatamente l'argomento secondo cui l'eccezione invocata, di essere imposto anche in caso d'inizio dell'assoggettamento sui redditi conseguiti nei due anni precedenti, discenderebbe dalla giurisprudenza del tribunale federale.\n5.2.\nLe sentenze invocate dal ricorrente in sede di udienza non autorizzano una simile conclusione. Un'attenta lettura della sentenza del Tribunale federale del 25 febbraio 1959 in re M.P. non permette certo di affermare che la nostra suprema Corte abbia sancito, in contrasto con il chiaro testo della norma di legge, che all'inizio dell'assoggettamento la tassazione vada effettuata in determinati casi, di regola per i dipendenti delle FFS e delle PTT, secondo il sistema praenumerando, cioè sul passato, quando la fonte di reddito era rimasta invariata. Si è invece unicamente limitata ad affermare, esaminando un ricorso di diritto pubblico, che tale prassi non configurava una disparità di trattamento rispetto al caso esaminato, di un dipendente del Dipartimento federale delle poste e ferrovie che era passato alle dipendenze della Ferrovie Regionali __________ con altre e più elevate funzioni e migliorate condizioni salariali. Nemmeno la sentenza CDT n. 400 del 16 agosto 1978 in re R.R. consente una diversa soluzione. Conferma semmai, come l'appena citata STF del 25 febbraio 1959 ed anche la sentenza CDT n. 301 dell'8 maggio 1967 in RTT 1968 p. 88 s., che la prassi seguita a vantaggio di talune categorie di funzionari federali era quanto meno opinabile, persino problematica sotto il profilo della parità di trattamento e foriera di una singolare asimmetria in contrasto con la lettera della legge in caso d'inizio d'assoggettamento, laddove si circoscriveva addirittura l'applicazione di tale prassi ai soli casi in cui la soluzione fosse stata favorevole al contribuente (RTT 1968 p. 89).\n5.3.\nNon può quindi essere accolta la censura relativa al divieto della retroattività. Da tutto quanto precede si è visto che l'eccezione invocata era di fatto sostanzialmente riservata dalla prassi ai soli funzionari federali e, per altro, solo alle condizioni opinabili e con gli inconvenienti appena descritti. Neppure è stato possibile a questa Camera accertare una prassi costante nel senso di quanto preteso nel ricorso. Ha potuto piuttosto essere accertata una sostanziale difformità di valutazione, foriera di grande e intollerabile insicurezza del diritto.\n5.4.\nNé si può affermare che, nel caso concreto, la fonte di reddito sia rimasta invariata, non appena si consideri che il salario lordo annuo medio è passato da fr. 164'450.-- nel biennio 1987/88 a fr. 195'866.-- in quello successivo, con un aumento quindi che sfiora il 20%.\n"}