{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-134_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19047&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8b3db9b5ddb4a1102e3db196676a558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:43", "Checksum": "8444e1d90309823d74e6269d4cf37367", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.134\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 7 luglio 1995\nin materia di: IC 89/90 int.\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________ -__________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ trasferiva il proprio domicilio nel Cantone Ticino il 1° aprile 1989, pur continuando a lavorare a __________ presso il medesimo datore di lavoro. L'Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione per inizio dell'assoggettamento illimitato nel Cantone con effetto da quella data. Ai fini dell'IC il reddito del lavoro veniva stabilito prendendo come base i redditi conseguiti a partire da quel momento e, meglio, negli anni 1989-90 (cfr. notifica della tassazione dell'11 aprile 1994).\nIl contribuente reclamava in tempo utile, chiedendo che il reddito del lavoro venisse fissato in base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88.\nL'Ufficio di tassazione respingeva il con decisione del 12 giugno 1995, con particolare riferimento alla sentenza di questa Camera n. __________-__________ del 23 giugno 1994 in re Ba.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________, chiede nuovamente che il reddito del lavoro sia stabilito in base al reddito conseguito negli anni 1987/88. L'applicazione retroattiva di questa Camera non sarebbe corretta.\nAll'udienza del 12 ottobre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.\n3. Di regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (cfr. art. 95 cpv. 1 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (cfr. art. 96 cpv. 1 LT).\nIn linea di principio non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz. Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146). Dal profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e la sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale.\nLa giurisprudenza risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già citata sentenza del tribunale federale in DTF 50 I 114. Di regola, l'eccezione è stata circoscritta agli impiegati e ai funzionari pubblici, segnatamente ai dipendenti delle PTT, delle FFS e delle dogane, \" i quali pur in caso di trasferimento di domicilio dipendono sempre dallo stesso datore di lavoro (RTT 1980 p. 379).\n4. Ad un più attento esame, non si giustifica di mantenere la suddetta eccezione, soprattutto per i problemi che ne deriverebbero sul piano della parità di trattamento, come ha avuto modo di decidere questa camera, in un recente giudizio (cfr. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.).\n4.1.\nLa sentenza del Tribunale federale (DTF 50 I 110), cui si rifà la giurisprudenza risalente di questa Camera (RTT 1980 p. 378 s.), trattava del caso di un ex direttore di banca domiciliato nel Canton __________ che aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton __________, dove aveva cominciato a svolgere un'attività aziendale. Dopo aver perentoriamente affermato il criterio della delimitazione temporale tanto per l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale quanto per l'oggetto dell'imposizione, il Tribunale federale, esaminando norme del diritto fiscale zurighese, aveva affermato: «so könnten sie interkantonal, wenn überhaupt, doch höchstens dann zur Anwendung gebracht werden, wenn die Steuerquelle am früheren und am Wohnsitz in Zürich die gleiche geblieben wäre». In altre parole, il Tribunale federale lasciava aperta la questione di sapere se le norme tributarie zurighesi di quell'epoca consentissero, senza arbitrio, di fare eccezione alle norme che regolavano l'imposizione in caso d'inizio dell'assoggettamento di contribuenti provenienti da altri cantoni, quando la fonte di reddito era rimasta la medesima.\n"}