In una successiva decisione del 1978 (ASA 48 p. 441 ss.), in un caso lucernese, il Tribunale federale ha richiamato le considerazioni proposte nella sentenza citata, in merito alla possibilità di negare la deduzione delle provvigioni se vi è parallelismo di interessi fra mandante e mandatario o vi è stretta connessione economica fra costoro. Ha dunque affermato che, se un cantone vuole impedire che venditori immobiliari strettamente legati ad una ditta mediatrice conseguano un vantaggio rispetto ad altri che vendono direttamente i propri immobili, ciò non è in contrasto con il principio di uguaglianza;