dall'altro lato, aveva però successivamente ignorato la forma del diritto civile e, fondandosi sulla realtà economica, aveva preteso di negare che una delle suddette società potesse agire da mediatrice (DTF 103 Ia 26). In una successiva decisione del 1978 (ASA 48 p. 441 ss.), in un caso lucernese, il Tribunale federale ha richiamato le considerazioni proposte nella sentenza citata, in merito alla possibilità di negare la deduzione delle provvigioni se vi è parallelismo di interessi fra mandante e mandatario o vi è stretta connessione economica fra costoro.