{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-133_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19046&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb0aae13913c7426cad5dacf83d57f87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:10", "Checksum": "a7f542b02a5772b1e96906ef04ad47e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 5 luglio 1995\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con atto pubblico del 5 novembre 1993, __________ __________ alienava al signor __________ __________ la PPP (proprietà per piani) n. __________ di __________, al prezzo di fr. 525'000.–. L' Ufficio dei registri di Lugano emetteva, in data 29 luglio 1994, la tassazione relativa all'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI), nella quale commisurava l'imponibile in fr. 28'872.–, pari alla differenza fra il valore dell'alienazione e il valore del precedente acquisto aumentato del 5% (fr. 420'000.–) e delle migliorie per complessivi fr. 76'128.–. L'imposta a carico dell'alienante ammontava di conseguenza a fr. 5'996.–.\nIl venditore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 agosto 1994, postulando la deduzione della provvigione pagata alla __________ __________. __________ & __________ __________, in qualità di mediatrice immobiliare, per un ammontare di fr. 26'250.–. Su invito dell'autorità di tassazione, il contribuente inoltrava poi una copia dell'estratto conto della __________ __________ __________ & __________ __________, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di conto corrente fra lui e la suddetta società. L' Ufficio dei registri respingeva peraltro il gravame con decisione del 9 settembre 1994, argomentando che il reclamante non aveva dato seguito in modo esaustivo alla richiesta di documentazione.\n2. Con ricorso del 16 settembre 1995 alla Divisione delle contribuzioni (DC), il venditore contestava la mancata deduzione della provvigione, ribadendo l'esistenza di un conto corrente con la società anonima. La DC respingeva il ricorso con decisione del 6 giugno 1995, sottolineando, da un lato, che la società in questione appartiene allo stesso ricorrente, e, dall'altro, che la provvigione è destinata a non essere verosimilmente mai pagata, dato l'ammontare del debito del ricorrente nei confronti della società.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la deduzione della provvigione pagata alla __________ __________. __________ & __________ __________, osservando che il fatto che la provvigione sia stata regolarmente contabilizzata nel bilancio della società fa sì che il corrispondente utile sarà imposto a quest'ultima. Sottolinea inoltre che dal bilancio di chiusura del 1993 traspare come la società sia effettivamente operativa, disponga di personale proprio e sopporti spese amministrative.\nLa DC propone di respingere il ricorso, attirando l'attenzione sulla circostanza che la fattura di fr. 26'250.-, emessa dalla società, è stata sì contabilizzata fra i ricavi, ma quale contropartita è stato addebitato il conto \"__________ __________ __________ \".\n4. Secondo l'art. 9 cpv. 3 LIMVI sono deducibili le provvigioni usuali versate a un contribuente assoggettato alla sovranità fiscale svizzera.\n4.1.\nCon la novella legislativa, entrata in vigore l'8 marzo 1991, il legislatore ticinese ha, da un lato, voluto riconoscere la deduzione analitica di un costo di vendita diventato ormai usuale e, dall'altro, evitare gli abusi, ponendo, come si legge nel Rapporto 11 gennaio 1991 della Commissione della Legislazione, «le necessarie cautele atte a prevenire e a sventare facili elusioni della legge e evasioni fiscali che potrebbero facilmente realizzarsi sia notificando provvigioni per importi eccedenti quelli usuali, sia indicando come beneficiari persone sottratte alla verifica dell'autorità fiscale svizzera» (CDT n. 64 del 30 marzo 1992 in re F.L.).\nLa limitazione posta dall'art. 9 cpv. 3 LIMVI alla deduzione delle provvigioni è d'altronde conosciuta dal diritto fiscale cantonale, che all'art. 57 LT pone limiti precisi alla deduzione dei debiti e, di riflesso, dei relativi interessi passivi, soprattutto se versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in Stati che favoriscono la presa di un domicilio fittizio (art. 89 cpv. 2 DIFD; DTF 106 Ib 148; Sammlung BGE n. 621 STF del 21 marzo 1985 in re SIR SA; ASA 51 p. 375 ss; ASA 55 p. 140).\nIn particolare, il contribuente che vuole dedurre le provvigioni versate a stabilimenti con sede in Stati che favoriscono i domicili fittizi, come __________ e il __________, dovrà premurarsi di indicare oltre all'indirizzo degli stabilimenti in questione, anche precise informazioni sugli aventi diritto degli stessi, atte a provare le effettive relazioni d'affari tra contribuente e stabilimento e non soltanto la loro apparente estraneità (CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA).\n"}