4'600.--.l 5. Dato che dette contestazioni non sono mai state sollevate prima d'ora, si è resa necessaria - come si è visto - un'udienza per esaminarle in contraddittorio con l' Ufficio di tassazione. Della tardività con cui le contestazioni sono state sollevate si dovrebbe tener conto caricando spese e tassa di giustizia al ricorrente. Se ne fa comunque eccezionalmente a meno in considerazione della situazione economica e personale emersa dall'esame degli atti dell'incarto. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.