Dopo numerose sollecitatorie il ricorrente ha potuto finalmente produrre la documentazione richiestagli già dall’ Ufficio di tassazione, tra cui il riparto d’imposta intercantonale provvisorio del Canton Lucerna, che gli è stato notificato soltanto il 3 giugno 1996. Invitato da questa Camera a esprimersi sulla nuova documentazione, l’ Ufficio di tassazione di Locarno con scritto del 2 luglio 1996 comunicava che alla luce della documentazione prodotta con il ricorso sembra rendere del tutto legittima la totale esenzione del contribuente per gli anni 1991-92, rilevando tuttavia che meriterebbero ulteriore approfondimento gli aspetti inerenti ai costi da riattivare e al loro ammontare. 4.