che l'importo di fr. 100.-, stabilito nella decisione impugnata, corrisponde al minimo previsto dall'apposito tariffario per le persone giuridiche; - che il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto, e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 80.-, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.