; - che comunque, se fosse stata concessa l'ultima proroga richiesta, anche il relativo termine sarebbe scaduto senza che la contribuente avesse adempiuto i suoi obblighi, dal momento che l'istanza del 5 marzo postulava "un'ulteriore ed ultima proroga fino al 30 aprile 1995", mentre la multa è stata inflitta solo con decisione del 5 maggio 1995; - che l'intenzione della ricorrente di prolungare la procedura di tassazione è comprovata anche dalla circostanza che tuttora la dichiarazione fiscale 1993 non è pervenuta all'autorità fiscale;