- che, d'altra parte, il contribuente non ha alcuna pretesa di differire l'inoltro della dichiarazione fiscale, secondo il proprio gradimento, ma al contrario la decisione su di un'istanza in tal senso è rimessa all'apprezzamento dell'autorità fiscale (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p. 373; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1004; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 470);