{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-128_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19041&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8cc6d5a896cb8936132a651938a23153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.128"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:02", "Checksum": "edce7ba8dd8e2ed4f1eb3c18c8243ec1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.128\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. __________/__________ del 18 aprile 1991 dell'ACC, in particolare tariffario, cifra 5.4), commisurato alla capacità contributiva;\n- che, per i contribuenti illimitatamente imponibili, sia che si tratti di persone fisiche sia che si tratti invece di persone giuridiche, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo;\n- che l'importo di fr. 100.-, stabilito nella decisione impugnata, corrisponde al minimo previsto dall'apposito tariffario per le persone giuridiche;\n- che il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto, e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 80.-, sono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}