7.3. Perché vi sia dunque prestazione valutabile in denaro, imponibile in virtù della teoria della trasposizione, occorrono in sintesi le seguenti condizioni: - un trasferimento di diritti di partecipazione - a una società dominata dai medesimi aventi diritto - a un prezzo superiore al valore nominale - con quale controprestazione un’assegnazione di capitale (apporto in natura) e/o l’iscrizione di un credito (vendita) (cfr. Neuhaus, Ventes de droits de participation: bénéfices privés en capital ou rendements de fortune imposables ?, in RF 1992, p. 378; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 591; Cagianut/Höhn, op. cit., p. 405).