Ai numerosi critici della teoria della trasposizione il Tribunale federale ricorda, detto in estrema sintesi, che l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD definisce l’ obbligazione fiscale in modo ampio e che l’esenzione d’imposta dei guadagni in capitale non è la regola, ma viene dedotta e contrario dalla nozione ampia di reddito di sostanza mobiliare consacrata dall’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD (ASA 58 694 s., consid. 4 con riferimenti). 7.2. Quanto sin qui detto vale ovviamente anche per l’art. 19 cpv. 1 lett. b LT 1976, data l’identica formulazione della norma cantonale e di quella federale.