Il Tribunale, per costante giurisprudenza, considera prestazione valutabile in denaro la vendita di azioni possedute privatamente a una società, dominata economicamente dal venditore, in contropartita sia di azioni della società acquirente sia di un credito verso la stessa, nella misura in cui il prezzo di cessione supera il valore nominale delle azioni cedute. Il trasferimento di azioni a una società dominata dall’azionista che le cede non rappresenta infatti dal profilo economico un’alienazione; l’azionista non rinuncia infatti al suo potere di disporre, che rimane invece integro sotto forma di partecipazione a una società holding (ASA 58 689 consid. 3 e 4 con riferimenti;