A sua volta, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri sostanzialmente analoghi a quelli in vigore in materia di IFD ed LT (StE 1991 B 23.2. n. 9), ha ritenuto che il criterio determinante per assegnare un bene alternativo alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la decisione sulla volontà del contribuente oggettivamente manifestata e realizzata (StE 1991 B 23.2 n. 9, consid. 3a; Reich, op. cit., p. 226). Il modo in cui un attivo é contabilizzato può così assurgere a indizio della volontà del contribuente (Reich, op.