5.2. Determinante per il trattamento fiscale di profitti in capitale di persone fisiche è dunque che questi profitti siano stati conseguiti con alienazione di beni facenti parte del patrimonio aziendale, mentre profitti in capitale conseguiti con la sostanza privata sono esclusi dall'imposizione. Inoltre vi è un'ulteriore limitazione nella legislazione federale nel senso che sono imponibili solo i profitti conseguiti in aziende aventi l'obbligo di tenere una contabilità giusta l'art. 957 CO (cfr. Balemi, Aspetti fiscali, in RTT 1979, p. 175/6; DTF 112 Ib 82 consid. 3; DTF 104 Ib 407/8; Rep. 1979 p. 252 consid. 7).