Giusta l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente. Sono pure imponibili allo stesso titolo i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari o immobiliari aziendali, compresi i valori immateriali (art. 18 cpv. 2 lett. b). Secondo l'art. 21 cpv.