4.5. È certo, data l'ampiezza dell'attività svolta dal ricorrente, che egli rientri tra i contribuenti astretti all'obbligo di tenere la contabilità. Al contribuente incombeva indiscutibilmente l’obbligo di produrre spontaneamente una contabilità ineccepibile e di collaborare con l’autorità fiscale all’accertamento del reddito aziendale conseguito, indipendentemente dal fatto che gli sia o non gli sia stato chiesto, in occasione della verifica del 21 luglio 1992, di visionare non soltanto i documenti contabili relativi alle singole operazioni immobiliari concluse nel periodo di computo, ma la contabilità prodotta per la prima volta in sede di ricorso.