E ciò indipendentemente da una esplicita richiesta dell’autorità fiscale. D’altra parte, secondo l’art. 167 cpv. 3 LT 1976, anche i contribuenti che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale sono comunque tenuti ad accludere alla dichiarazione le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati. Più in generale l’art. 168 cpv. 1 LT 1976 impone ai contribuente di collaborare, per assicurare una tassazione completa ed esatta (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 65; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, p. 152 s.).