4.1. Chiunque esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa (art. 934 cpv. 1 CO). Ne deriva per chi sottostà a tale obbligo il dovere di tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dagli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali (art. 957 CO).