Rilevava essenzialmente che il ricorrente non ha mai prodotto, prima del 23 agosto 1995, una contabilità comprendente tutte le variazioni del suo patrimonio e che ammetterla significherebbe creare una disparità di trattamento a favore del ricorrente nei confronti di tutti gli altri contribuenti diligenti. Argomentava inoltre che le partecipazioni oggetto di controversia sono comunque di natura privata, sia per la struttura che il contribuente ha dato al suo patrimonio, sia per l'estraneità della partecipazioni __________ __________ e __________ __________ al campo di attività in cui opera il contribuente, sia infine perché la cessione delle azioni della __________ __________ è avvenuta