la seconda relativa all'accertamento del reddito imponibile considerando invece come private le partecipazioni e la liquidità al 1° gennaio 1987. La Divisione cantonale delle contribuzioni, con osservazioni del 20 dicembre 1995, prendeva posizione optando per la seconda variante, vale a dire per quella che considera private sia la liquidità sia le partecipazioni. Rilevava essenzialmente che il ricorrente non ha mai prodotto, prima del 23 agosto 1995, una contabilità comprendente tutte le variazioni del suo patrimonio e che ammetterla significherebbe creare una disparità di trattamento a favore del ricorrente nei confronti di tutti gli altri contribuenti diligenti.